Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr. O. S.  ASL Bergamo

Età Anagrafica 63 Anni

Anzianità Contributiva 29 anni

Riscatto 4 anni

Quando maturerò i requisiti per poter andare in pensione?

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta al Dr. O. S.
Dalle poche informazioni fornite dall’iscritto (63 anni di età e 29 aa. e 10 mm di anzianità contributiva a maggio 2015) e se ipotizzassimo, in aggiunta alla succitata anzianità contributiva, 4 aa. di riscatto laurea ed 1 anno di servizio militare, comunque, il primo requisito, utile a maturare l’assegno pensionistico, sarebbe quello di vecchiaia che maturerebbe, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, all’età di 66 aa. e 7 mm. nel mese di giugno 2018 con 32 aa. e 11 mm., ovvero, con 35 aa. e 11 mm. se incrementato dei 5 anni tra riscatto laurea e servizio militare.
Pertanto, nel caso di specie, a prescindere che ci sia o no l’ulteriore periodo di contribuzione (riscatto laurea e computo del servizio militare), il medesimo verrà collocato a riposo d’ufficio a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 66 aa. e 7 mm. di età, oppure, proseguire* l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, al maturare del 70° anno di età che raggiungerebbe il 05/06/2021.
Ricongiungere i sei mesi di contribuzione INPS, attraverso l’art. 2 della legge 29/79, come abbiamo visto sarebbe ininfluente per la determinazione del raggiungimento al diritto a pensione, piuttosto, potrebbe servire a far aumentare, anche se di pochissimo, l’importo dell’assegno pensionistico.
La convenienza, pertanto, è determinata dall’onere che verrà calcolato per tale periodo.
Potrebbe, comunque, fare richiesta, ora solo on-line, e attendere il relativo decreto da parte dell’Istituto previdenziale per conoscerne il costo, la richiesta non è vincolante all’accettazione, in quanto, potrà rinunciavi.
*La prosecuzione dell’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa, se da prima poteva essere interpretato come un diritto potestativo del dipendente, ora, con l’interpretazione fornita con la suindicata circolare, è legata all’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
 

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