Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa  N. B.  AUSL Parma

Età Anagrafica 60 Anni

Anzianità Contributiva 36 anni

Riscatto 4 anni

Il Patronato mi ha detto che con la Finanziaria 2015 per andare in pensione , a partire da gennaio 2016 si abbia bisogno di 41 anni e 6 mesi con 60 anni di età, ma lo stato pagherà solo 40 anni di lavoro, tanto che persone già in pensione con 42 e/o 43 anni di contribuzione si vedranno decurtare l’assegno. Corrisponde al vero? A me pare un’azione anticostituzionale il dover lavorare 18 mesi in più per essere pagati come se non li avessi lavorati

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta alla Dr.ssa N. B.
L’INPS, con circolare n. 74 del 10/04/2015, concordata col Ministero del Lavoro, ha assegnato ai propri uffici provinciali le istruzioni utili a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 707 a 709  e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che riguardano:

  • l’importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo;
  • la riduzione percentuale da applicare alla pensione anticipata per chi accede al pensionamento prima del 62° anno di età.

 Esaminando il primo punto, in risposta all’iscritta, possiamo dire che:

  • la succitata legge di stabilità 2015 ha disposto che l’importo complessivo della pensione, limitatamente a chi rientra nel sistema retributivo (18 anni al 31/12/1995) e che hanno maturato o matureranno una quota di pensione col sistema contributivo, perché hanno versato contribuzione dall’01/01/2012 in poi, non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando le regole di calcolo precedenti all’entrata in vigore della Riforma Fornero;
  • il nuovo sistema di calcolo verrà effettuato ponendo a confronto, un primo calcolo eseguito secondo i criteri impartiti dalla legge Fornero (retributivo fino al 31/12/2011 più contributivo dall’01/01/2012 in poi), rispetto al calcolo utilizzato precedentemente alla Riforma Fornero (totalmente retributivo anche per i periodi successivi all’01/01/2012), per mettere in pagamento quello che risulterà di minore entità;
  • l’ambito di applicazione è limitato ai trattamenti pensionistici con decorrenza dall’01/01/2015, quindi, l’INPS interverrà d’ufficio per i trattamenti già liquidati da tale data;
  • la circolare in questione chiarisce il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (es. se l’iscritta dovesse andare in pensione anticipata entro il 2015 con 41 anni e 6 mesi il doppio calcolo verrà effettuato prendendo in considerazione tutta l’anzianità contributiva e non solo quella fino ai 40 anni).

In considerazione di quanto fin qui esposto, probabilmente per evitare contenziosi legale, si può affermare che il taglio della pensione, ove è possibile in applicazione del doppio calcolo, risulterà molto limitato con effetto per chi ha retribuzioni abbastanza elevate.
 
 

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