Dr.ssa N. B. AUSL Parma
Età Anagrafica 60 Anni
Anzianità Contributiva 36 anni
Riscatto 4 anni
Il Patronato mi ha detto che con la Finanziaria 2015 per andare in pensione , a partire da gennaio 2016 si abbia bisogno di 41 anni e 6 mesi con 60 anni di età, ma lo stato pagherà solo 40 anni di lavoro, tanto che persone già in pensione con 42 e/o 43 anni di contribuzione si vedranno decurtare l’assegno. Corrisponde al vero? A me pare un’azione anticostituzionale il dover lavorare 18 mesi in più per essere pagati come se non li avessi lavorati
Risposta alla Dr.ssa N. B.
L’INPS, con circolare n. 74 del 10/04/2015, concordata col Ministero del Lavoro, ha assegnato ai propri uffici provinciali le istruzioni utili a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che riguardano:
- l’importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo;
- la riduzione percentuale da applicare alla pensione anticipata per chi accede al pensionamento prima del 62° anno di età.
Esaminando il primo punto, in risposta all’iscritta, possiamo dire che:
- la succitata legge di stabilità 2015 ha disposto che l’importo complessivo della pensione, limitatamente a chi rientra nel sistema retributivo (18 anni al 31/12/1995) e che hanno maturato o matureranno una quota di pensione col sistema contributivo, perché hanno versato contribuzione dall’01/01/2012 in poi, non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando le regole di calcolo precedenti all’entrata in vigore della Riforma Fornero;
- il nuovo sistema di calcolo verrà effettuato ponendo a confronto, un primo calcolo eseguito secondo i criteri impartiti dalla legge Fornero (retributivo fino al 31/12/2011 più contributivo dall’01/01/2012 in poi), rispetto al calcolo utilizzato precedentemente alla Riforma Fornero (totalmente retributivo anche per i periodi successivi all’01/01/2012), per mettere in pagamento quello che risulterà di minore entità;
- l’ambito di applicazione è limitato ai trattamenti pensionistici con decorrenza dall’01/01/2015, quindi, l’INPS interverrà d’ufficio per i trattamenti già liquidati da tale data;
- la circolare in questione chiarisce il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (es. se l’iscritta dovesse andare in pensione anticipata entro il 2015 con 41 anni e 6 mesi il doppio calcolo verrà effettuato prendendo in considerazione tutta l’anzianità contributiva e non solo quella fino ai 40 anni).
In considerazione di quanto fin qui esposto, probabilmente per evitare contenziosi legale, si può affermare che il taglio della pensione, ove è possibile in applicazione del doppio calcolo, risulterà molto limitato con effetto per chi ha retribuzioni abbastanza elevate.