Dr.ssa M. N. ASL Roma H
Età Anagrafica 62 Anni
Anzianità Contributiva 40 anni
Riscatto 4 anni
Mi è stato detto dall’amministrazione che posso andare in pensione a maggio 2017 (64 anni e 42 contribuzione). Vorrei avere conferma e vorrei sapere a quanto ammonterà la liquidazione e l’assegno pensionistico.
Risposta alla Dr.ssa M. N.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta, 40 aa., 1 mm. e 2 gg di anzianità contributiva al 31/08/2015 (comprensiva di 4 anni di riscatto laurea), la medesima avrebbe la seguente possibilità:
- conseguimento requisito del diritto alla pensione anticipata ai sensi della normativa vigente da maggio 2017 (giusta l’indicazione dell’Amministrazione) con 41 aa. e 10 mm. di anzianità contributiva a 64 aa. e 2 mm. di età ed un assegno pensionistico di circa 2.800 euro netti mensili; la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere effettuata da parte dell’iscritta attraverso istanza di recesso, tenendo in considerazione il rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi);
- il recesso potrebbe essere attivato d’ufficio1, ai sensi dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall’art. 5 del L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (risoluzione unilaterale con preavviso di sei mesi), per il caso di cui trattasi, non prima del compimento del 65 anno di età, sempre che la dipendente in questione non sia titolare di struttura complessa.
Per quanto riguarda il T.F.S. (trattamento di fine servizio), calcolato su 38 aa. di anzianità contributiva ai fini ex INADEL, in quanto, il periodo di riscatto laurea ai fini pensionistici, non viene considerato ai fini dell’indennità in questione, risulterà pari ad € 110.000,00 netti circa.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale).
Il pagamento del succitato TFS (trattamento di fine servizio), se l’iscritta scegliesse l’ipotesi di cui al punto 1, che eseguirà l’INPS gestione dipendenti pubblici, verrà effettuato decorsi 24 mm. di blocco ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 a cui vanno aggiunti 105 gg. per il disbrigo della pratica da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici.
Nel caso in cui si ipotizzasse la cessazione dell’iscritta prospettato al punto 2, l’attesa sarebbe di 12 mesi ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 a cui vanno aggiunti 105 gg. per il disbrigo della pratica da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici.
La liquidazione del suindicato importo subirà anche le modalità previste dal medesimo art. 1 lettera a) della succitata legge, che ha stabilito il pagamento del T.F.R. e T.F.S. in una o più annualità, a seconda dell’ammontare lordo della prestazione che superi o meno l’importo di € 50.000.
Pertanto, per quanto riguarda l’indennità in questione, verrà pagata in tre importi annuali, in quanto, la stessa è superiore ai 100.000 euro lordi: la prima rata, pari a 50.000 euro, dopo un anno dalla cessazione dal servizio, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro, decorso un anno dalla prima mentre la terza, pari all’ammontare residuo, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
1 Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 mesi per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).