Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa  S. C.  AUSL Parma

Età Anagrafica 46 Anni

Anzianità Contributiva 4 anni

Ho scaricato l’estratto conto informativo e previdenziale sul sito INPS e ho visto che sono presenti note  diverse e una posizione previdenziale Enpap relative al periodo antecedente l’assunzione in AUSL. Vi chiedo, pertanto una consulenza in merito ed eventuali verifiche da effettuare.

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta alla Dr.ssa S. C.
La comunicazione inviata dall’Azienda, da cui dipende l’iscritta, dietro invito dell’INPS, è mirata al consolidamento della banca dati, del medesimo istituto previdenziale, per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici (iscritti all’ex INPDAP).
Lo scopo dell’INPS, avendo incorporato, dall’01/01/2012, l’ex INPDAP, è quello di poter gestire in piena autonomia le informazioni presenti nella propria banca dati per la definizione di eventuali prestazioni previdenziali e pensionistici, ad istanza degli iscritti aventi diritto, senza il coinvolgimento del datore di lavoro come è stato fatto finora.
Per il caso in questione, l’iscritta, dovrà verificare, per la parte con iscrizione alla gestione ex CPDEL, ovvero, dall’01/07/2012 a tutt’oggi, che non ci siano errori, di tipo giuridico, nella parte che riguarda il periodo ed il tipo di servizio o di tipo economico, nella parte che riguarda l’indicazione delle retribuzioni percepite negli anni di riferimento.
Qualora l’iscritta riscontrasse delle incongruenze potrà produrre istanza di RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa) con le modalità che l’Azienda d’appartenenza a fornito con la succitata comunicazione.
Dal controllo dell’estratto conto informativo non si riscontrano periodi di servizio, ricongiunti o riscattati precedenti all’01/01/1996, questo fa si che l’iscritta maturerà, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, il diritto a pensione anticipata ad aprile del 2034 a 65 anni e 5 mesi di età in regime contributivo puro con 21 anni e 10 mesi, circa, di anzianità contributiva ex INPDAP.
La possibilità di far valere l’altra anzianità contributiva, con iscrizione alle altre casse previdenziali, può essere ottenuta avvalendosi dell’istituto della totalizzazione italiana (gratuita), ai sensi del D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni, ed evitare la ricongiunzione onerosa.
Tale scelta permetterebbe all’iscritta di raggiungere il diritto a pensione totalizzata, attraverso la quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati anche se coincidenti.
In regime di totalizzazione si possono conseguire: la pensione di vecchiaia (con 65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) o la pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi. Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010, l’accesso al pensionamento, dalla maturazione dei succitati requisiti anagrafici e/o contributivi, risulta differito di 18 mesi. Inoltre le pensioni con 40 anni di contributi risentono dell’ulteriore differimento disposto dall’applicazione dell’adeguamento legato alla speranza di vita, che dal 1° gennaio 2013 è pari a tre mesi, nonché, dell’ulteriore posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011 che a decorrere dal’01/01/2014 è di ulteriori tre mesi.
Per il riconoscimento dell’anzianità di servizio, di lavoro svolto in convenzione (quindi con iscrizione alla cassa previdenziale ENPAP) prima dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’Asl, ai soli fini previdenziali, l’iscritta avrebbe le seguenti possibilità:

  • richiedere, on-line tramite il portale dell’INPS gestione dipendenti pubblici (Ente previdenziale in cui l’Asl, da cui dipende l’iscritta, versa la contribuzione pensionistica e previdenziale), ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45;
  • avvalersi, a domanda tramite l’INPS gestione dipendenti pubblici, dell’istituto della totalizzazione italiana, di cui al D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni, ed evitare la ricongiunzione onerosa.

 

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