Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa C.C. Asl Campobasso

in relazione alla mia pratica di pensionamento (vedi riferimento data 13/01/14), Vi invio la documentazione dei CUD, chiedendo al nostro Consulente di determinare anche l’ammontare del trattamento di fine servizio e le prevedibili fasi di liquidazione.   Preciso che la documentazione dei CUD in mio possesso, presenta delle discontinuità legate alle ricostruzioni fatte dalla Provincia e dalla ASL, successivamente al riconoscimento del rapporto di pubblico impiego da parte del Tar Molise. Pertanto eventuali vuoti di documentazione, non possono essere da me colmate. Segnalo inoltre, che nella allegata cartella Archivio 2 è inserito anche un riepilogo dei contributi ENPAP  relativi ai 5 anni di attività libero-professionale intra-moenia.

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta dr.ssa C.C.

Relativamente alla risposta del 13/01/2014, al punto in cui è stato affrontato l’argomento che riguarda la risoluzione unilaterale, di cui al comma 11, art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  è opportuno precisare quanto segue:
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolare del n. 2/2015, tra l’altro, ha anche riformulato il succitato comma 11 precisando che, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, una volta maturati e requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Pertanto, per il caso di specie, considerato che il Dr. C.C.  alla data di maturazione del diritto alla pensione anticipata ( 42 anni e 10 mesi) non avrà ancora compiuto l’età dei sessantacinque anni, non potendosi applicare la risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, potrà, nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi), recedere volontariamente, al quale, ai fini della liquidazione del TFS, verrà applicato il blocco di 24 mm. ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 mesi per i
pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).
Dalla documentazione prodotta dall’iscritto, avendo maturato una anzianità contributiva ai fini ex INADEL, ovvero, T.F.S. pari a 38 anni (sono stati esclusi i 4 anni di riscatto laurea e i 10 mesi e 27 giorni di servizio militare) il calcolo della predetta indennità sarà di € 110.000 netti circa.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale);
L’indennità in questione, verrà pagata, ai sensi dell’art. 1, commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in tre importi annuali, in quanto, la stessa è superiore ai 100.000 euro lordi: la prima rata, pari a 50.000 euro lordi, dopo un anno dalla cessazione dal servizio, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro, decorso un anno dalla prima mentre la terza, pari all’ammontare residuo, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.

Close Search Window