Riservato agli iscritti AUPI Accordo avente ad oggetto la realizzazione e la promozione di carte di credito denominate Corporate Card Con riferimento alle preliminari intese intercorse, si riporta in appresso il testo dell’accordo di cui all’oggetto, diretto a regolamentare i rapporti: tra la Deutsche Bank SpA, con sede in Milano, Via Borgogna 8, (di seguito la “DB”), e la Associazione Unitaria Psicologi Italiani, con sede in Roma, Via Arenula 16, (di seguito la “Società”), PREMESSO CHE
TUTTO CIO’ PREMESSO Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Art. 2 La DB, nei termini ed alle condizioni di seguito previste, nell’interesse della Società, emetterà Corporate Card personali a favore degli associati con contratto a tempo indeterminato della Società (di seguito gli “Associati” e/o lo “Associato”) e Corporate Card aggiuntive a favore dei familiari conviventi di Associati cui la DB abbia già rilasciato una Corporate Card personale (di seguito i “Familiari” e/o il “Familiare”). La Società dà atto che l’emissione delle dette carte di credito (di seguito le “Carte” e/o la “Carta”, ove si intenda far riferimento indifferentemente alle due tipologie delle predette carte di credito; ovvero le “Carte Personali” e/o la “Carta Personale” e le “Carte Aggiuntive” e/o la “Carta Aggiuntiva”, ove, per contro, si intenda far espresso riferimento in via esclusiva ad una singola tipologia fra le predette carte di credito) avverrà comunque ad insindacabile giudizio della DB cui è riconosciuto il pieno diritto di rilasciare, o meno, all’Associato e al Familiare le Carte stesse, sulla base delle proprie usuali valutazioni del rischio finanziario. Art.3 Le Carte avranno il formato di cui all’allegato sub 1 al presente accordo e saranno caratterizzate dalla riproduzione sulle stesse dei marchi BankAmericard, Key Client, Corporate Card e del marchio internazionale VISA. Art.4 Le Carte verranno emesse dalla DB, con validità biennale, esclusivamente a favore, per quanto attiene alla Carta Personale, di Associati che intrattengano un rapporto di conto corrente di corrispondenza con una qualsivoglia banca, e, per quanto attiene alla Carta Aggiuntiva, a favore di Familiari. Di tali Carte la DB rimane esclusiva proprietaria ed unica titolare del diritto di concederne, sospendere o revocare l’uso. Gli Associati ed i Familiari cui siano state rilasciate le Carte (di seguito gli “Utilizzatori” e/o “l’Utilizzatore”) avranno tutti i diritti e gli obblighi previsti, rispettivamente, dal “Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE CARD personali” e dal “Regolamento della carta di credito aggiuntiva di una CORPORATE CARD personale”, pro-tempore vigenti (di seguito i “Regolamenti”), predisposti dalla DB ed allegati sub 2, il primo, e sub 3, il secondo, al presente accordo. L’utilizzo delle Carte, oltre che dalle norme di cui ai rispettivi Regolamenti, è regolato anche dalle condizioni economiche e di utilizzo di cui all’allegato sub 4 al presente accordo (di seguito le “Condizioni economiche e di utilizzo“). La DB, cui esclusivamente compete il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i contenuti dei Regolamenti e le Condizioni economiche di utilizzo, come previsto esplicitamente dai Regolamenti, si impegna a comunicare alla Società, per iscritto, anche ai fini di cui all’art. 5, ogni modifica apportata a detti Regolamenti e a dette Condizioni economiche e di utilizzo. Art.5 Con riguardo all’ammontare di cui alle voci “commissioni annuali” esposto nelle Condizioni economiche e di utilizzo, è data facoltà alla Società, interessata a perseguire a favore dei propri Associati una politica di fringe benefits, di assumerne proprio carico, l’intero importo, o quota parte dello stesso. L’esercizio di tale facoltà andrà comunicato dalla Società alla DB utilizzando il modulo allegato sub 5 al presente accordo non oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione di quest’ultimo. La comunicazione di cui al comma che precede conterrà pure l’indicazione degli importi dovuti dall’Utilizzatore dei quali la Società, nei termini di cui all’allegato sub 4 e nelle modalità di cui agli allegati sub 2 e sub 3, si assume, a favore della DB, l’obbligazione di pagamento. L’Utilizzatore resta comunque obbligato in solido con la Società nei confronti della DB. Nel caso di variazioni dell’ammontare di cui alle voci “commissioni annuali” esposto nelle Condizioni economiche e di utilizzo, ove la Società abbia esercitato la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, la DB resta impegnata a comunicare tempestivamente alla Società, a mezzo lettera raccomandata a.r., l’avvenuta variazione, al fine di consentire a quest’ultima – tramite l’invio di un nuovo modulo allegato sub 5 al presente accordo, entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione – l’assunzione, a proprio carico, di un ulteriore quota delle somme dovute dall’Utilizzatore. Ovviamente, resta in ogni caso a carico della Società provvedere a tener conto del beneficio riconosciuto all’Utilizzatore nella determinazione del reddito da questi maturato a fronte del rapporto di lavoro associato con Società stessa. Art.6 Ai fini della richiesta della Carta Personale, l’Associato dovrà compilare e sottoscrivere:
Il RID è finalizzato a consentire l’addebito, nel conto corrente bancario del Associato, degli importi di cui agli estratti conto della Carta e deve essere allegato alla Richiesta della Carta Personale con la convalida della banca sulla quale è disposto il predetto addebito. La Società, per quanto attiene ai dati indicati sulla Richiesta della Carta Personale: 1. Si assume la responsabilità circa l’autografia delle sottoscrizioni apposte dell’Associato; 2. Avrà cura di confermare il livello retributivo dell’Associato; 3. Provvederà all’attestazione dei dati identificativi dell’Associato, e ciò in ottemperanza alle norme di cui alla Legge n. 197/1991, al D.M. attuativo del 19 dicembre 1991 ed alle successive disposizioni integrative e/o modificative in tema di antiriciclaggio. A quest’ultimo fine, la Società agirà per il tramite di proprio personale all’uopo incaricato (di seguito il “personale Incaricato”), quale individuato sulla scorta di quanto previsto dal successivo art. 7, e nel rispetto delle attività di cui all’allegato sub 7 al presente accordo. Ai fini della richiesta della Carta Aggiuntiva, l’Associato dovrà compilare e sottoscrivere, unitamente al Familiare interessato, un modulo denominato “Richiesta della Corporate Card aggiuntiva” (di seguito la “Richiesta della Carta Aggiuntiva e/o le “Richieste della Carta Aggiuntiva”), su cui compare pure il relativo Regolamento; un esemplare di tale modulo è allegato sub 3 al presente accordo. Le Richieste della Carta Aggiuntiva, non necessitando da parte della Società d’alcuna fra le attività alla medesima richieste ai sensi del terzo comma di cui al presente articolo, dovranno essere raccolte dalla Società in plico direttamente chiuso e sigillato dagli Associati stessi. La Società dovrà far pervenire, a propria cura e spese, al sotto indicato indirizzo della DB sia le Richieste della Carta Personale che le Richieste della Carta Aggiuntiva (di seguito, nel loro complesso, le “Richieste”): Deutsche Bank SpA Servizio BankAmericard e Key Client Ufficio Emissioni Carte Via Nizzoli 6, 20147 MILANO Art. 7 La Società dovrà tempestivamente segnalare alla DB le generalità del proprio Personale Incaricato provvedendo a rimettere alla stessa DB lo specimen firma, debitamente accompagnato da propria attestazione di autografia, mediante il modulo di cui all’allegato sub 8 al presente accordo. La Società dovrà pure tempestivamente comunicare alla DB le modifiche e/o integrazioni che il Personale Incaricato abbia, in futuro, a subire. Dallo svolgimento delle mansioni di cui all’art.6, non deriverà, per il Personale Incaricato, alcun rapporto collaborativo autonomo, né tanto meno di lavoro associato, con la DB, dovendosi ritenere questa attività, e tale la ritengono le parti, svolta dal Personale Incaricato esclusivamente nell’espletamento del normale rapporto di lavoro che lega il Personale Incaricato stesso alla Società. La Società terrà comunque indenne e manlevata la DB dai pregiudizi, di qualsivoglia genere e natura, che abbiano a quest’ultima a derivare dall’espletamento delle attività richieste al Personale Incaricato, nonché da ogni eventuale pretesa che quest’ultimo abbia ad avanzare alla DB per lo svolgimento delle sopra descritte mansioni. Art.8 La DB, a propria cura e spese, fornirà alla Società:
La Società sarà tenuta ad esporre, nei propri locali, gli avvisi sintetici e a rendere disponibili per gli Associati i fogli informativi analitici che la DB, sarà di volta in volta, a fornire tempestivamente alla stessa. La Società, con riguardo agli obblighi di cui al comma che precede, dichiara sin d’ora di manlevare la DB da ogni dannosa conseguenza che a quest’ultima possa derivare in conseguenza di un inadempimento. Art.9 La DB, ricevute ed esaminate, secondo le proprie procedure, le Richieste, provvederà ad emettere, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di fornire giustificazioni di sorta né alla Società né agli Associati e/o ai Familiari, le Carte, nonché a trasmettere queste ultime direttamente al domicilio degli Utilizzatori, rinnovandole eventualmente alle rispettive scadenze, salvo loro blocco o revoca. La DB, nell’emettere le Carte Personali, potrà tener conto del livello retibutivo dell’Associato,indicato nella Richiesta della Carta Personale, e potrà concedere limiti di fido, intendendosi con quest’ultimo termine l’ammontare massimo spendibile con l’utilizzo della Carta Personale, da Lit 3 milioni a Lit. 10 milioni. Fermo quanto detto all’art. 5 in materia di assunzione da parte della Società, in tutto o in parte, del pagamento delle “commissioni annuali”, restano ad esclusivo carico della DB i rischi finanziari connessi all’utilizzo delle Carte, per il che l’Utilizzatore sarà, nei confronti della DB, l’unico responsabile per il pagamento degli estratti conto e la Società liberata da ogni relativa responsabilità al riguardo. Eventuali spese effettuate con la Carta, per le quali l’Utilizzatore possa avanzare, nei confronti della Società, una richiesta di rimborso, non potranno escludere, né sospendere, il diritto della DB ad addebitarne gli importi all’Utilizzatore in sede di emissione del relativo estratto conto. Art. 10 Alla DB competerà quanto segue:
Art. 11 La Società si impegna a pubblicizzare nei confronti dei propri Associati, per il tramite di messaggi che contengano precise istruzioni in merito, la possibilità, ai medesimi riconosciuta dal presente accordo, di richiedere alla DB le Carte. La Società, ove abbia esercitato la facoltà riservatale dall’art. 5, sarà tenuta ad informare, dei termini della propria iniziativa, gli Associati, facendo pure presente a quest’ultimi che, in quanto Utilizzatori delle Carte, beneficeranno, nei termini in detto art.5 indicati, di condizioni più favorevoli rispetto a quelle dai medesimi accettate, all’atto della Richiesta della Carta Personale, come Condizioni economiche e di utilizzo. In dette comunicazioni la Società dovrà salvaguardare l’immagine ed il ruolo della DB, quale emittente, a proprio insindacabile giudizio, e proprietaria delle Carte. Art. 12 La Società si impegna ad informare la DB dell’insorgere d’ogni evento che incida sostanzialmente, in senso pregiudizievole, sulla situazione patrimoniale o finanziaria dell’Utilizzatore. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro che lega l’Utilizzatore alla Società, quest’ultima si impegna a darne immediata comunicazione alla DB, tramite lettera raccomandata a.r., eventualmente anche allegando la Carta tagliata a metà, al seguente indirizzo: Deutsche Bank SpA Servizio BankAmericard e Key Client Ufficio Riemissioni Carte Via Nizzoli 6, 20147 MILANO Art. 13 La DB, ai sensi dei Regolamenti, potrà, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, revocare l’uso delle Carte rilasciate all’Utilizzatore e richiederne a quest’ultimo la restituzione. Per quanto ovvio possa sembrare, la Società dà atto, in modo pieno, del diritto della DB di proporre all’Utilizzatore che abbia rinunciato, per qualsivoglia motivo, al rinnovo della Carta, il rilascio di una diversa propria carta di credito. Art. 14 Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, nessun compenso, indennità o rimborso spese sarà dalla DB dovuto alla Società, rispondendo detta attività al soddisfacimento di un interesse proprio di quest’ultima. La Società, ove abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 5, è tenuta a corrispondere alla DB, nei termini di cui all’allegato sub 4 e nelle modalità di cui allegati sub 2 e sub 3, gli importi ivi indicati come ammontare dalla stessa assunti a proprio carico, ovvero quegli importi che fossero in futuro stabiliti ai sensi dell’art.5, penultimo comma. Art. 15 La Società si riserva la facoltà di aderire successivamente, nei termini di cui al presente accordo, al programma “Corporate Card” della DB per l’emissione a proprio favore di Corporate Card aziendali – così come regolate dal relativo “Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE CARD aziendali”. Per la richiesta delle Corporate Card aziendali la Società dovrà inoltrare alla DB, debitamente sottoscritti dal proprio legale rappresentante, sia il modulo denominato “Richiesta della Corporate Card aziendale” (su cui pure compare il “Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE CARD aziendali”) – e sia il modulo sul quale compaiono le condizioni economiche, pro-tempore vigenti, applicate alle predette Corporate Card aziendali. La DB ha comunque il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i contenuti del “Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE CARD” e delle relative condizioni economiche, come previsto esplicitamente dal detto Regolamento. Art. 16 La DB e la Società si impegnano reciprocamente a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della esecuzione del presente accordo. La DB si impegna altresì a mantenere la segretezza delle informazioni e dei dati tutti comunque ricevuti dalla Società. Tutti i dati personali degli Associati e dei Familiari saranno raccolti, trattati, diffusi e comunicati nel pieno rispetto della Legge n. 675/1996. Art. 17 Per tutta la durata del presente accordo, la Società s’impegna a non stipulare accordi per l’emissione di carte di credito con caratteristiche similari alle Carte sia con soggetti terzi italiani, sia con soggetti terzi esteri che, tramite apertura di succursali o con libera prestazione di servizi, offrano in Italia carte di credito. Art. 18 Il presente accordo avrà vigore fra le parti dalla data di sottoscrizione. Alla detta scadenza, il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di un anno, a condizione che una delle due parti non abbia comunicato all’altra almeno due mesi prima della originaria scadenza e di quella successiva in presenza di rinnovo, una disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r.. Le parti convengono espressamente la facoltà per la DB di recedere dal presente accordo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi: scioglimento, per qualsivoglia causa, della Società; richiesta di ammissione della Società su iniziativa della stessa o di terzi, a procedure concorsuali o a procedure aventi effetti analoghi, ivi compresa l’amministrazione controllata; concordato stragiudiziale con i creditori. Siffatta facoltà sarà esercitata dalla DB con l’invio di una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., ed il recesso avrà effetto dal giorno del suo ricevimento da parte della Società. La Società e la DB si danno reciprocamente atto che, in tutti i casi in cui il presente accordo cessi la sua efficacia (ivi incluso l’esercizio delle facoltà di recesso ai sensi del presente articolo, nonché la risoluzione di cui all’art. 19) la DB cesserà di emettere nuove Carte, mentre per quelle in circolazione essa si attiverà per il loro annullamento e/o ritiro. In detti casi di cessazione del presente accordo, alla Società è fatto obbligo di restituire prontamente alla DB, al fine della loro distruzione, ogni tipo di modulistica riguardante le Carte, ivi compreso il materiale di natura promozionale. Art. 19 La DB e la Società convengono che in caso di inadempimento di una delle parti ad una delle obbligazioni di cui al presente accordo, la parte inadempiente potrà essere chiamata dall’altra, tramite lettera raccomandata a.r., ad adempiervi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ.. Decorso inutilmente detto termine, il presente accordo si intenderà senz’altro risolto con diritto, per la parte che ha intimato l’adempimento, al risarcimento del danno. Art. 20 Ai fini del presente accordo e successivi occorrendi le parti dichiarano di eleggere domicilio, rispettivamente: La Società, Via Arenula 16, 00186 ROMA, La DB, per quanto non specificatamente previsto negli artt. 6 e 12, in Via Nizzolo 6, 20147 MILANO, c/o Servizio BankAmericard e Key Client. Art. 21 Le spese dell’eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico della parte inadempiente alle obbligazioni nascenti dallo stesso. Art. 22 Ogni modifica e/o integrazione al presente accordo dovrà avvenire tramite scambio di lettere rispettivamente firmate da soggetti abilitati ad impegnare le parti. Art. 23 Per ogni controversia che avesse ad insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano. Art. 24 Sono allegati al presente accordo i documenti di cui in appresso: sub 1– Formato delle Carte; sub 2– Modulo di richiesta e Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE CARD personali; sub 3– Modulo di richiesta e Regolamento della carta di credito aggiuntiva di una CORPORATE CARD personale; sub 4– Condizioni economiche e di utilizzo relative alle CORPORATE CARD personali ed alle CORPORATE CARD aggiuntive; sub 5– Termini e modalità di assunzione, a carico della Società, di importi relativi ad alcune voci delle Condizioni economiche di utilizzo; sub 6– Modulo di autorizzazione permanente all’addebito automatico in conto corrente bancario (R.I.D.); sub 7– Attività di identificazione degli Associati; sub 8– Generalità e specimen firma del Personale Incaricato all’identificazione; Se quanto sopra ed i relativi allegati da noi siglati riflettono esattamente i contenuti del nostro accordo, vogliate inviarci, in segno di Vostra integrale accettazione, una lettera che riproduca integralmente il presente accordo ed i relativi allegati, che firmerete in persona dei Vostri legali rappresentanti. Milano 10 maggio 1999 DEUTSCHE BANK SPA Servizio BankAmericard e Key Client Direzione Generale P.S.: la Società chiuderà il testo su riportato con una frase del tipo: “Ci dichiariamo d’accordo sul suo contenuto” La Società…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (timbro e firma del legale rappresentante della Società) Luogo e data…………………………………………………. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiariamo di approvare specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7,8,15,17,18,. La Società……………………………………………………………………………………………… (timbro e firma del legale rappresentante della Società) |