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ACCORDO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE A SEGUITO DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE.

Premessa

  1. Il processo di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale, avviato con l’approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015, rende necessario disciplinare a livello regionale la ricollocazione e la mobilità dei dirigenti, al fine consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di adeguare le proprie dotazioni organiche al fabbisogno di personale conseguente ai nuovi assetti organizzativi.

 

  1. L’art. 1 comma 8 del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, prevede che le Regioni, per esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, possano attuare, previo confronto con le OO.SS., processi di mobilità del personale dipendente delle ASR con ricollocazione presso altre aziende sanitarie della Regione, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta organizzazione da parte delle aziende sanitarie.

 

  1. L’art. 5 comma 1 lett. i) del CCNL 17.10.2008 dell’area della sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa prevede che la regione possa disciplinare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazioni aziendali.

 

  1. Ferma restando l’autonomia delle aziende sanitarie, con il presente disciplinare vengono definiti i criteri generali e le procedure per la ricollocazione e la mobilità del personale dirigenziale coinvolto nei processi di ristrutturazione aziendale anche al fine di evitare, per quanto possibile, dichiarazioni di esubero.

 

 

Art. 1

Adempimenti preliminari delle aziende sanitarie

 

1.  A seguito dei processi di ristrutturazione, le aziende sanitarie sono tenute a :

  •  Individuare le strutture (comunque denominate nell’atto aziendale) confermate, dismesse, riconvertite o di nuova istituzione;

 

  • modificare le proprie dotazioni organiche, adeguandole ai nuovi assetti organizzativi, in coerenza con le disposizioni emanate dalla regione Piemonte.

2. I provvedimenti di cui sopra devono essere adottati nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali e trasmesse all’ assessorato regionale tutela della salute e sanità, edilizia sanitaria, A.r.e.s.s., politiche sociali e politiche della famiglia.

3. Successivamente le aziende sanitarie, nel rispetto delle relazioni sindacali, individuano i dirigenti, suddivisi per qualifica, profilo professionale e disciplina che, a seguito di chiusura, trasferimento o riconversione di strutture, risulta in eccedenza e che, pertanto, deve essere ricollocato in altri servizi.

Art. 2

Ricollocazione all’interno dell’azienda sanitaria

  1. Le aziende sanitarie sono tenute ad esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti interessati dai processi di ristrutturazione nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, rideterminate ai sensi dell’art. 1 del presente accordo.
  1. La ricollocazione interna del personale della dirigenza a seguito di ristrutturazione aziendale dovrà essere effettuata, per i dirigenti sanitari, prioritariamente nella disciplina di appartenenza o, comunque, in discipline equipollenti della stessa area. La ricollocazione dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici dovrà essere effettuata nel rispetto del ruolo di appartenenza.

 

  1. L’azienda, preliminarmente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto delle relazioni sindacali, individua nell’ambito della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 1 del  presente disciplinare, i posti vacanti e la loro sede utilizzabili per la ricollocazione dei dirigenti in sovrannumero, individuati ai sensi dell’art. 1, comma 3, del presente accordo.

 

  1. Conclusa la procedura di cui al precedente comma, l’azienda comunica formalmente ai dirigenti in sovrannumero la disponibilità e la sede dei posti vacanti richiedendo ai medesimi di presentare, entro termini tassativi, apposita istanza di ricollocazione e di indicare l’ordine di preferenza delle sedi.

 

  1. Successivamente, l’azienda procede alla ricollocazione dei dirigenti in sovrannumero mediante il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 10.2.2004 della dirigenza SPTA, tenendo conto sia dell’esperienza professionale maturata sia della sede per la quale è stata indicata la preferenza, qualora esistano più opzioni in tal senso.

 

  1. Laddove si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti, l’azienda sanitaria redige apposite graduatorie, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 della L. 104/1992 e s.m.i., utilizzando criteri definiti in sede di contrattazione aziendale, che devono essere stabiliti obbligatoriamente secondo i seguenti principi:

 

a)      valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal DPR n. 483/97 e n. 484/97;

b)      situazione di famiglia privilegiando il maggior numero di famigliari a carico;

c)      particolari condizioni di salute del dirigente, dei famigliari e dei conviventi stabili

 

  1. Esperite le procedure di cui sopra, l’azienda può disporre la mobilità interna d’ufficio dei dirigenti non ricollocati, al fine di coprire i posti eventualmente rimasti vacanti nella dotazione organica. In questo caso si applica l’art. 16 del CCNL 10.2.2004 della dirigenza SPTA e l’art. 1 comma 29 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.

 

Art. 3

Ricollocazione presso altre aziende della regione

  1. Le aziende sanitarie inviano all’assessorato regionale tutela della salute e sanità edilizia sanitaria e A.r.e.s.s. i nominativi, il profilo di appartenenza e la disciplina del personale in sovrannumero, individuato ai sensi dell’’art. 1, comma 3 del presente accordo, non ricollocato all’interno con le procedure di cui all’art. 2. Contestualmente le aziende comunicano agli interessati l’avvio del procedimento di ricollocazione presso altre aziende della regione.

 

  1. L’assessorato, ricevuti gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, procede ad una ricognizione dei posti vacanti in tutte le aziende sanitarie della regione, e, al termine di tale operazione, avvia il processo di mobilità guidata, comunicando al personale interessato la disponibilità dei posti in altre aziende sanitarie regionali e la relativa sede di lavoro e richiedendo agli stessi di presentare, entro termini tassativi, apposita istanza di ricollocazione; in caso di più posti  disponibili in aziende diverse, i dirigenti saranno chiamati ad esprimere le relative preferenze. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti la regione redige apposite graduatorie, sulla base di criteri predeterminati, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve, comunque, concludersi entro trenta giorni.

 

  1. In esito alle procedure di cui ai commi 1 e 2, la regione dispone la mobilità del personale dirigente in eccedenza presso altra azienda sanitaria nell’ambito del proprio territorio. La mobilità dei dirigenti sanitari deve essere disposta nell’ambito della disciplina di inquadramento o in disciplina equipollente della medesima area.

 

  1. Esperite le procedure di cui sopra, la regione può disporre la mobilità d’ufficio dei dirigenti non ricollocati, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti nelle dotazioni organiche di altre Aziende del SSR, privilegiando la minore distanza tra la sede di nuova assegnazione e la sede di provenienza.

 

Art. 4

Disposizioni finali

 

1. Concluse le procedure di cui agli articoli 2 e 3, le aziende sanitarie attivano le procedure previste dall’istituto della risoluzione consensuale disciplinata nell’art. 22 del CCNL 8.6.2000.

 

  1. Il personale non ricollocato a seguito delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 ovvero che non abbia accettato la mobilità in altra azienda sanitaria o la proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,  è collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione dei dirigenti risultati in eccedenza a seguito dei processi di riorganizzazione.

 

  1. Le parti si impegnano ad individuare risorse economiche utili all’incentivazione della mobilità a livello regionale.

 

 

 

 

Torino, 15 marzo 2013

 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE REGIONALE                          LE ORGANIZZAZIONI  SINDACALI

TUTELA DELLA SALUTE E SANITA’                     DIRIGENZA SANITARIA P.T.A.

 

 

Ing. Paolo Monferino                                      CGIL FP

 

CISL FPS

 

UIL FPL

 

SNABI SDS

 

SINAFO

 

FP CIDA

 

AUPI

FEDIR SANITA’

 

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