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<<Con nuova sentenza la Cassazione 2024 tassa il rimborso chilometrico per lo specialista ambulatoriale fuori sede intendendo il rimborso spese di accesso diverso dalle indennità per le trasferte, previste dall’art. 51, comma 5, del TUIR.

Quindi la natura del rimborso non è intesa come risarcitoria, bensì come retributiva, e quindi soggetta a tassazione.

Nell’ACN si riconosce, invece, un rimborso spese per ogni accesso alla sede di lavoro, se questa è in un comune diverso da quello dove il professionista risiede (art. 51,comma 1), un rimborso rivalutato ogni semestre.

Si precisa che le indennità per le trasferte individuate nel CCNL non sono voce dell’ACN che contemplano le “spese di viaggio”, cioè gli accessi o le indennità per l’attività esterna.

La SISAC attendeva questo parere, che dovrebbe essere definitivo, per dare indicazioni sulle sue modalità di tassazione.>>

Firmato Gruppo ACN Aupi

Approfondimenti:

https://dirigentepsicologo.marcopingitore.it/sa-cassazione-2024-tassato-il-rimborso-chilometro-per-lo-specialista-ambulatoriale-fuori-sede/2024/03/08/6334

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