News|

 

Care Colleghe convenzionate,

 

abbiamo ormai aspettato un tempo ragionevole, confidando che l’Enpap e i suoi amministratori di AltraPsicologia riuscissero finalmente a capire le problematiche sottostanti all’interpello  presentato dall’AUPI al Ministero del Lavoro e soprattutto la risposta del Ministero, che riportiamo  testualmente: 

 

“…. si ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale”.

 

 Purtroppo il Cda  dell’Enpap sembra ancora immerso nella nebbia dei dubbi e ben lontano dal decidere l’unica risposta concreta alle attese delle colleghe.

 

Per ora, a leggere le comunicazioni del presidente e del vicepresidente dell’Enpap e gli editoriali di AltraPsicologia, sembra che  ai piani alti sia stia ancora discettando e filosofeggiando sullo status di una strana specie di psicologi secondo loro a metà strada tra libere professioniste e dipendenti, chiamata convenzionate;  o su impalpabili alchimie equitative tra contribuenti previdenziali; o su diversi orientamenti normativi (uno del 2003, uno del 2013, quale scegliere? Un bel problema.

 

La confusione, anche fra le menti più intelligenti dei piani alti, è massima. L’assegno con l’integrazione all’80% del reddito dichiarato all’Enpap per quanto non già coperto, è ancora lontano dall’essere spedito, mentre le altre Casse già provvedono da tempo all’integrazione.

 

Scrivono di stare buone e tranquille, mentre stanno pensando, ma forse contano, senza dirlo, sugli effetti della prescrizione del diritto.  Più si attende, meno persone che nel passato non hanno avuto quanto dovuto, per effetto del periodo legale prescrizione non potranno più reclamarlo.

 

Basta, il tempo è scaduto. L’AUPI con il proprio ufficio  legale ha predisposto la domanda che le colleghe interessate potranno inviare al più presto all’Enpap.

 

E’ consigliabile inviarla  prima della fine dell’anno,  prima che un’altra annualità cada in prescrizione.

 

L’ufficio legale dell’AUPI ha  predisposto due modelli, uno per le colleghe che a suo tempo avevano  presentato domanda, ricevendo  una risposta di diniego dall’Ente;  e  un secondo modello per le colleghe che  non hanno prima di ora formulato alcuna richiesta all’Enpap.

 

Utilizzando il fac-simile adatto alla propria situazione , la richiesta  va inviata all’Enpap per raccomandata con ricevuta di ritorno, da conservare per eventuali successivi ricorsi, insieme alla fotocopia dell’istanza stessa.

 

Entrambe le istanze richiedono l’integrazione, rapportata all’80% del reddito dichiarato all’Enpap e per cui si è versata la contribuzione previdenziale,  nei due anni precedenti la maternità, detratta l’indennità già erogata.  Così com’è formulata, questa richiesta comprende anche la eventuale attività  “libero professionale” delle convenzionate.

 

L’AUPI è a disposizione per ogni approfondimento e supporto, con le sue strutture centrali e periferiche e con l’ufficio legale, che sta già studiando le azioni successive all’istanza.

 

Vi indichiamo i riferimenti per qualsiasi informazione:

 

Giancarlo Marenco  giancarlomarenco@tin.it

 

Letizia Serra   letizia.serra@gmail.com

 

Le istruzioni per l’invio della domanda solo le seguenti:

 

-il modello di lettera (corrispondente alla propria posizione) dovrà essere integrato dalla  collega nelle parti tratteggiate (senza modificarne il testo)

 

-I modelli fra cui scegliere sono due:

 

         il primo, denominato “diffida”, è quello che dovrà essere inviato dalle psicologhe che hanno già in passato presentato domanda all’Enpap, ricevendone tuttavia risposta negativa (o non ricevendo alcuna risposta). A tale lettera dovrà essere allegata una copia della domanda precedentemente presentata;

 

         il secondo, denominato “prima istanza”, contiene la domanda che dovrà essere presentata dalle psicologhe che non hanno prima di ora formulato alcuna richiesta all’Enpap. A tale lettera dovrà essere allegato il modello di domanda di indennità predisposto dall’Enpap, compilato e sottoscritto, con allegata la documentazione nello stesso indicata, fatto salvo il riquadro di cui a pag 2 del modello medesimo, afferente, appunto, alla dichiarazione relativa alle spettanza di altri trattamenti, che non dovrà essere barrato, in quanto sostituito dalla dichiarazione già inserita nella lettera.

 

La domanda va firmata e inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno all’Enpap,  avendo cura di farne una fotocopia prima dell’invio e di conservarla  insieme con la ricevuta di ritorno.

 

Close Search Window