Aupi Staff asked 7 anni ago

V.C. Asl Liguria

lavoro come psicologa ambulatoriale convenzionata a tempo indeterminato presso la asl di ……..da 8 anni.
Ogni anno faccio domanda di “trasferimento/mobilità” in asl più vicine al mio luogo di residenza.
Quest’anno per la prima volta una asl mi ha risposto che in base agli accordi regionali non possono essere prese in considerazione domande provenienti da altre asl in base all’accordo che vi invio in allegato.
Potrò solo partecipare alle selezioni con la pubblicazione delle ore con “specifiche capacità” (qualora ce ne siano!!).
Il mio quesito è il seguente: come è possibile che solo la Toscana ha decretato ciò senza considerare ad es. il principio della residenza o altre eccezioni (penso a chi deve assistere un familiare disabile, ad es.)?
Si può fare qualcosa?

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta
V.C. Asl Liguria
in realtà è l’A.C.N. del 29.07.2009 a non permettere i trasferimenti presso altre ASL.
L’art 23 Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato prevede al comma 1 lettera d) “titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale , che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità“.
Questa possibilità è purtroppo limitata dalla Dichiarazione a verbale n. 1 che al comma 2 determina l’applicazione per alcuni articoli, tra cui proprio l’art 23 comma 1 lett. d)ai soli specialistici ambulatoriali ed odontoiatri escludendo gli altri professionisti psicologi e biologi.
Sarà uno dei contenuti che porteremo al tavolo SISAC quando saranno riaperte le trattative per il rinnovo dell’A.C.N. perché crea una disparità di trattamento incomprensibile e insostenibile.
Di seguito il testo della dichiarazione a verbale
DICHIARAZIONI A VERBALE.
Dichiarazione a verbale n. 1

  1. Le parti chiariscono che le dizioni “Regione”, “Amministrazione regionale”, “Giunta

regionale”, “Assessore regionale”, “Assessore regionale alla Sanità”, usata nel testo
dell’Accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province
autonome di Trento e Bolzano.

  1. Chiariscono inoltre che gli articoli o i commi con la dizione “specialisti

ambulatoriali e professionisti” riguardano tutte le categorie professionali convenzionate ai
sensi del presente Accordo. Sono invece di esclusiva pertinenza degli specialisti
ambulatoriali ed odontoiatri, specificati con la sola dizione “specialisti ambulatoriali” i
seguenti articoli del presente Accordo:
– art. 23, comma 1,lett. d) e lett. h) e comma 8
– art. 28
art. 28 bis
art. 28 ter
– art. 30, commi 2, 9 e 15
– art. 32, commi 4 e 5
– art. 38, commi 5 e 8
– art. 39, comma 2
– art. 40, comma 4
– art. 42
– art. 44, commi 1 e 2
– art. 47, commi 1
– art. 48, comma 2
– art. 49, comma 6
– art. 50, comma 2
– Norme finali n. 1, n. 2, n. 3, comma 1, n. 4
– Norma transitoria n. 2
– Allegato D
 

Close Search Window