Dr.ssa P. B. AZ. Toscana Nord Ovest
Età Anagrafica 56 Anni
Anzianità Contributiva 27 anni
Riscattato 4 anni
Risposta alla Dr.ssa P. B.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta (riscatto università 4 aa., 190 settimane riscatto1 periodo 80-85 non coperto da contribuzione (Costituzione rendita vitalizia reversibile – art. 13 Legge 12/08/1962 n. 1338), 5 mm. di accredito figurativo per congedo di maternità ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 151/2001 e un’anzianità contributiva per servizio svolto fino al 31/07/2013 nel S.S.N. di 27 aa., 7 mm. all’età di 56 aa., 6 mm. e 29 gg.) l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:
1) Perchè venga riconosciuto come periodo contributivo ex CPDEL deve fare richiesta di ricongiunzione onerosa. ai sensi dell’art. 2 della Legge 29/79.
- recedere dal servizio, con decorrenza 29/10/2015, naturalmente nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi), con diritto a pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni (35 aa. anzianità contributiva e 57 aa. di età anagrafica), calcolata col sistema interamente contributivo, con 37 aa., 4 mm. e 16 gg. di anzianità contributiva e 58 aa. e 3 mm. di età (57 aa., più 3 mm. di adeguamento alla speranza di vita, previsti dal decreto del M.E.F. del 06/12/2011, più 12 mm. per via della finestra mobile prevista dall’art. 12, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in 122/2010, con un assegno mensile di circa € 1.700,00 netti penalizzato di circa il 36 % rispetto a quanto avrebbe potuto percepire pro-quota calcolato col sistema “misto Monti-Fornero” (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dall’01/01/2012 in poi) con medesima anzianità contributiva.
I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale;
- nell’ipotesi in cui la Dr.ssa P. non scegliesse di recedere dal servizio con diritto a pensione col sistema di calcolo totalmente contributivo, come indicato al punto 1, potrebbe avvalersi dell’istituto della totalizzazione italiana (gratuita), ai sensi del D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni, ed evitare la ricongiunzione onerosa (art. 2 L. 29/79) menzionata alla succitata nota 1).Tale scelta permetterebbe all’iscritta di cessare dal servizio, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con diritto a pensione totalizzata, attraverso il quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati anche se coincidenti, a decorrere dal 06/01/2020 con 42 aa. e 1 mese di anzianità contributiva:
– 40 aa. previsti dal succitato D.Lvo n. 42;
– 7 mm.(previsione ISTAT sulla speranza di vita per il 2018);
– 18 mm. (finestra d’uscita valida per il pagamento della pensione) previsti dall’art. 12, comma 3 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in L.122/2010;
- recedere dal servizio, con decorrenza 06/02/2020, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con 42 aa. e 2 mm. di anzianità contributiva all’età di 63 aa., oppure, scegliere, ad istanza ai sensi della L. 183/2010 “collegato lavoro”, la prosecuzione del servizio al mature del 40° anno di servizio effettivo (nel caso di specie non si considera il riscatto degli anni di laurea e l’accredito figurativo per maternità di 5 mm.) che raggiungerebbe il 05/05/2021 all’età di 65 aa., 3 mm. e 14 gg. con 44 aa. e 5 mm. di anzianità contributiva comprensiva delle 190 settimane (3 aa., 7 mm. e 25 gg.) da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 L. 29/79.