Aupi Staff asked 8 anni ago

Dr.ssa  L. de R.  ASL MI

Età Anagrafica 56 Anni

Anzianità Contributiva 17 anni

Vorrei avere una consulenza sulla mia posizione previdenziale: quando potrò andare in pensione e se mi conviene fare la ricongiunzione o il cumulo.

1 Risposta
Aupi Staff answered 8 anni ago

Risposta alla Dr.ssa L. De R.
Dai dati forniti dall’iscritta (6 anni e 2 mesi circa da ricongiunzione, 4 anni di riscatto laurea e un’anzianità contributiva per servizio svolto fino al 30/04/2016 pari a 17 aa., 10 mm, e 29 gg. per complessivi 28 anni e 2 mesi circa) l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:

  1. collocamento a riposo d’ufficio, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con diritto a pensione di vecchiaia calcolata col sistema “misto Dini”, dal mese di giugno 2027 a 67 aa. 11mm. di età con 39 aa. e 2 mm. circa di anzianità contributiva, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.
  1. Proseguire* , oltre il limite di età, l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessata ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, fino al maturare del 70° anno di età che raggiungerebbe il 26/06/2029 con un’anzianità contributiva di 41 aa. 3 mm. circa.

Facendo delle considerazioni sulla convenienza o meno di di avvalersi della ricongiunzione dei periodi interessati rispetto al cumulo, bisogna osservare subito che il cumulo, di cui alla Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 – 248, per il caso di specie, non potrà essere richiesto, in quanto, alla data del giugno 2027 l’iscritta avrà già raggiunto il diritto al trattamento pensionistico in una singola gestione, in questo caso, alla gestione ex INPDAP.
Pertanto l’alternativa al cumulo, per evitare l’eventuale onere da sostenere per la ricongiunzione, sarebbe quella di utilizzare, a domanda, tramite l’INPS gestione dipendenti pubblici, l’istituto della totalizzazione italiana, di cui al D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni
Tale scelta permetterebbe all’iscritta di raggiungere il diritto a pensione totalizzata, attraverso la quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati.
In regime di totalizzazione si possono conseguire: la pensione di vecchiaia, con 65 anni di età, da adeguare alla speranza di vita, dal 2016 ulteriori 7 mesi,  ed almeno 20 anni di contributi, o la pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi, anch’essi da adeguare alla speranza di vita, dal 2016 ulteriori 10 mesi. Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010, l’accesso al pensionamento, dalla maturazione dei succitati requisiti anagrafici e/o contributivi, risulta differito di 18 mesi, ovvero, per le pensioni di anzianità trova applicazione l’ulteriore posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011 che a decorrere dall’01/01/2014 risulta incrementato di 3 mesi che diventano 21 se sommati ai precedenti18 mesi di  finestra mobile.
Il caso in questione, utilizzando la totalizzazione, determinerebbe uno slittamento, per il conseguimento del diritto pensionistico di vecchiaia, di ulteriori sei mesi rispetto ai succitati 67 aa. e 11 mm..
La scelta, quindi, dovrà esser presa anche sulla base dell’entità dell’eventuale onere che l’INPS determinerà per la ricongiunzione in questione.
Si rammenta, infine, che l’onere della ricongiunzione è deducibile dall’imponibile irpef.
*Sulla volontà del dirigente di proseguire l’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa, se da prima poteva sembrare un diritto potestativo del dipendente, ora, con l’interpretazione fornita dalla suindicata circolare, può prevalere l’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Close Search Window